La Corte di Appello di Salerno (04/02/16) ha confermato -in sede di reclamo- il decreto di rigetto dell’istanza avanzata da un nonno ex art. 317 bis c.c. affermando che l’interesse del nonno ad esercitare il diritto di visita della minore deve cedere il passo rispetto all’esigenza del nipote di non subire traumi emozionali, derivabili dal rapporto con l’ascendente.
Così la Corte, “nel caso in esame, rileva la valutazione del preminente interesse della minore a non veder alterata la normalità della sua vita, fondata su familiari di riferimento quali i genitori, e non anche con la figura del nonno, abitualmente non presente nella sua sfera relazionale. Invero, l’interesse del nonno ad esercitare il diritto di visita della minore, in presenza di gravi e fondati motivi di dissidio con i genitori della stessa…. deve cedere il passo, rispetto all’esigenza della minore di non subire traumi emozionali, derivabili dal rapporto con il nonno, di fatto, soggetto a lei estraneo, non avendo lo stesso, per il passato, intrattenuto rapporti abituali con la nipote…” “Pertanto, il decreto impugnato va confermato…”