Al momento della liquidazione del Tfr, il marito divorziato deve corrispondere alla moglie una quota di quanto ricevuto dall’azienda. Stessa sorte anche per le anticipazioni chieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che il coniuge non dimostri di averle ricevute «prima dell’instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione». Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza del 26 novembre 2015 n. 24184