L’erede che abbia necessità di agire in giudizio con l’azione di riduzione prevista dagli artt. 533 e seguenti c.c. o per la collazione ha diritto di ottenere dalla compagnia di assicurazioni il nominativo del beneficiario di polizza vite stipulate dal de cuius; tale diritto è riconosciuto dall’art. 6 par. 1 lett f del Regolamento UE 2016/679, il quale stabilisce la prevalenza del diritto di difesa rispetto a quello della riservatezza dei dati personali.
Trib. Treviso sentenza 27 febbraio 2020