La bigenitorialità non è da rintracciare nella clausola formale e dichiarata dell’ “affidamento condiviso” bensì nello “stare insieme” in modo adeguato: il genitore convivente con i figli (il cd. genitore collocatario) gode di una situazione privilegiata poiché ha modo di fruire dei rapporti con i bambini in modo quotidiano, potendo usufruire di costanti pernottamenti e di esperienze di vita ordinaria che compongono, in vari frammenti, ciò che è il rapporto tra un genitore e il figlio; per la mancanza della normale e quotidiana convivenza, il genitore non collocatario gode dei figli “in momenti sparsi”, in genere con una serie di incontri programmati che compongono uno statuto delle frequentazioni deteriore, rispetto a quello del genitore convivente, sia quantitativamente che qualitativamente (nella specie, il Tribunale ha quindi rilevato che, in caso di contrasti tra i genitori, motivati da meri inconvenienti di fatto, deve propendersi per la preferenza verso lo statuto proposto dal genitore non convivente, al quale va garantito non “in astratto” bensì “in concreto” di godere dei figli).
Trib. Milano ordinanza 11.3.2016