La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall’art. 540 cpv. c. c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, al momento dell’apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull’abitazione del de cuius; pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del de cuius sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove, per l’indivisibilità dell’immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell’immobile spettante e l’immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all’attribuzione dell’equivalente monetario di quel diritto. Nel caso di un bene in comune, ogni comproprietario ha diritto ad utilizzarlo purchè non ne impedisca il godimento agli altri comproprietari, di modo che per il sorgere del diritto al risarcimento per la mancata utilizzazione non è sufficiente la prova dell’utilizzo dell’altro, ma occorre dimostrare che il mancato utilizzo da parte propria è derivato dalla esclusione e non da propria inerzia
Corte d’Appello di Genova, 25 maggio 2022