Fin quando la madre naturale è in vita il suo diritto all’anonimato al momento del parto (riconosciuto da diverse norme dell’ordinamento) deve essere massimamente tutelato. Nel periodo successivo alla sua morte, tuttavia, il bilanciamento dei valori di rango costituzionale che segue la richiesta di accertamento dello status di figlio naturale cambia e «l’esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status”»
Corte di cassazione, sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020