Al genitore che ha sempre sostenuto da solo, fin dalla nascita, le spese per il mantenimento del figlio spetta il diritto a essere rimborsato dall’altro genitore.
Respinto il ricorso del padre naturale condannato a versare un assegno di mantenimento al figlio minore di 500 euro mensili(oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di istruzione). Inoltre, poiché del figlio il genitore si era disinteressato da sempre, i giudici di merito lo condannavo anche anche a rifondere alla madre del bambino 10mila euro per le spese che lei sola aveva sostenuto fin dalla nascita del piccolo.
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 16404/2019.