il diritto di abitazione del coniuge superstite quanto il diritto di uso dei mobili che arredano la casa non sono subordinati all’accettazione dell’eredità e pertanto non vengono meno in caso di rinuncia.
In particolare, il Tribunale di Roma ha affermato che:
«I diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite non sorgono in capo a quest’ultimo a titolo successorio – derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori»
Trib. Roma sentenza n. 14509/2023