Lo stato di separazione personale dei coniugi costituisce un ostacolo insormontabile al riconoscimento dei diritti sulla casa familiare in favore del coniuge superstite se, al momento dell’apertura della successione, difetta il requisito della convivenza e sia, pertanto, impossibile qualificare la casa come abitazione familiare.
presupposto imprescindibile all’attribuzione al coniuge superstite del diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la corredano è l’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, evenienza che ricorre solo quando, a seguito della separazione personale, non sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi
Cass. civile ordinanza n.17277/2019