Nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, la designazione anticipata dell’amministratore
di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall’art.
408, comma 1, c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il
giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì quella di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza
delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all’amministratore designato: tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di
determinate cure, in quantoil diritto fondamentale della persona all’autodeterminazione, in cui si realizza il valore
fondamentale della dignità umana, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di
interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e
attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi.
Cass. Civile, ord. n. 32219 del 21 novembre 2023