Non può ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di addebito fondata sulla circostanza dedotta dalla moglie della manifestata volontà da parte del marito di non avere figli, laddove questo diniego del marito sia da far risalire a data di gran lunga antecedente rispetto al momento della separazione, allorquando pur senza fornire indicazioni documentali il marito avrebbe informato la moglie di essere impotente e di non poter avere figli. Il perdurare del matrimonio per almeno un paio di anni, rispetto a tale rivelazione dello stato di pretesa impotenza escludono un diretto collegamento della stessa rispetto alla crisi coniugale e dunque l’addebitabilità della separazione sotto tale profilo al marito
Tribunale di Torino, sentenza 150, sezione Settima civile del 15-01-2021