Fallito il primo matrimonio, la persona ha il diritto – costituzionalmente garantito, di ricostruirsi una famiglia; in caso di nascita di altri figli, il padre ha quindi il diritto di ottenere la riduzione dell’assegno dovuto all’ex moglie.
Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 4551 del 22/3/2012.
Ad avviso della Suprema Corte, «se quindi la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell’assegno di mantenimento è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basa su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato. Al contrario il diritto alla costituzione della famiglia è un diritto fondamentale anche nel contesto costituzionale e sovranazionale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo del 1950 (art. 12) e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 9), senza che sia possibile considerare il divorzio come limite oltre il quale tale diritto è destinato a degradare al livello di mera scelta individuale non necessaria».