In caso di dichiarazione tributaria congiunta tra coniugi, essi sono condebitori solidali e la pendenza del processo nei confronti di uno fa scattare l’interruzione della prescrizione anche nei confronti del coniuge rimasto estraneo al giudizio, anche se nel frattempo si sono separati. Quindi anche il coniuge codichiarante estraneo al giudizio si accolla il debito.
Lo afferma la quinta sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 11947/16, accogliendo il ricorso da parte dell’Agenzia delle entrate.
Si trattava di una cartella di pagamento notificata a una donna dopo la sentenza passata in giudicato che confermava la legittimità degli accertamenti emessi in rettifica delle dichiarazioni congiunte presentate dal coniuge. I giudici di merito accoglievano la domanda della contribuente: la sentenza nei confronti dell’ex marito non poteva produrre effetti contro il coniuge coobbligato in solido. Ma la Cassazione è di altra opinione: presentare la dichiarazione congiunta rappresenta una libera scelta per i coniugi che accettano sia i rischi inerenti la notifica degli atti impositivi a uno solo dei due sia quelli riguardanti le obbligazioni solidali, a prescindere dalle vicende del matrimonio. La responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento delle imposte iscritte a ruolo a nome, in questo caso, del marito, «non è influenzata dal venir meno successivamente alla dichiarazione congiunta della convivenza per separazione personale». Per effetto della solidarietà, la tempestiva notifica al marito dell’avviso di accertamento (come della cartella di pagamento), «non solo impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie codichiarante, ma comporta altresì, a seguito dell’instaurazione del giudizio tra l’amministrazione e il marito, l’interruzione con effetti permanenti del decorso della prescrizione anche nei confronti della moglie codichiarante».
In altri termini, «l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo nei confronti di uno dei condebitori solidali determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio». Non può avere incidenza la successiva separazione intervenuta tra i coniugi. A tali indicazioni la Ctr non si è uniformata: la sentenza va cassata con rinvio. Il collegio accoglie il ricorso del fisco