nel caso in cui la cd. “devianza giovanile” si esprima in comportamenti distruttivi del se’ e della collettivita’ non penalmente sanzionati ovvero nel caso in cui, pur in presenza di reati, sia ritenuto dal giudice non possibile o non opportuno il ricorso a misure penali (non imputabilita’ dell’infraquattordicenne, non maturita’ del minore ultraquattordicenne, opportunita’ di rinuncia all’irrogazione di una sanzione penale) possono essere assunte dal Tribunale per i minorenni misure di recupero che l’ordinamento giuridico definisce rieducative. L’articolo 25 Regio Decreto n. 1404 del 1934 (legge istitutiva del Tribunale per i minorenni), sostituito dall’articolo unico della L. 25 luglio 1956, n. 888, stabilisce che, quando un minore “da’ manifeste prove di irregolarita’ della condotta e del carattere”, il Tribunale per i minorenni, dopo avere svolto approfondite indagini sulla sua personalita’, puo’ disporre in camera di consiglio l’applicazione di una delle seguenti misure rieducative, tra cui l’affidamento del minore al Servizio sociale minorile. Si tratta di misure rieducative, rientranti nella competenza amministrativa del Tribunale per i minorenni, che non hanno una durata predeterminata, dal momento che e’ sempre in facolta’ del tribunale trasformare qualsiasi misura in altra che appaia piu’ funzionale agli scopi rieducativi
Cass. civile sent. 23583/2022