in caso di separazione, la detrazione spese per i figli spetta a chi versa l’assegno di mantenimento, a meno che l’altro non dimostri di aver partecipato attivamente al mantenimento dei minori come previsto dall’accordo di separazione e pretende di godere della metà della detrazione. La moglie, per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere affidataria dei figli, ha in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento dei figli.
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 luglio 2018 n. 18392