Attraverso la scelta anticipata dell’amministratore di sostegno ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 408 c.c., è possibile esprimere il rifiuto dell’interessato di sottoporsi a determinate terapie; tale esigenza rappresenta la proiezione del diritto fondamentale della persona di non essere sottoposto a trattamenti terapeutici, seppure in via anticipata, in ordine ad un quadro clinico delineato
Cass. civ. Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12998 |