Dopo che è stato depositato il ricorso consensuale per separazione e divorzio ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., l’espressione di volontà negoziale manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventa irrevocabile, e quindi vanno esclusi ripensamenti unilaterali, a meno che non sia frutto di errore, violenza e dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto e fatto salvo il potere del Tribunale di disattendere la volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o maggiorenni, ma non economicamente indipendenti.
Trib. Milano sentenza 18/12/2024
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17520293