In caso di comunione legale tra coniugi, ai fini dell’esercizio del diritto di prelievo di cui all’art. 195 c.c., la prova del carattere personalissimo del denaro deve essere accompagnata da indicazioni (anche presunzioni) relative alla conservazione di quel denaro e al suo non impiego per i bisogni della famiglia perché in mancanza deve presumersi che il denaro che residua è comune.
E’ indispensabile che il coniuge titolare distingua preventivamente, nel patrimonio liquido, quanto denaro è stato prodotto da frutti dei beni propri e dai proventi conseguiti durante il matrimonio e quanto denaro, appartenendogli prima del matrimonio o provenendo da titoli elencati nell’art. 179, sia andato a costituire una sorta di patrimonio separato, suscettibile di trasformazione ai sensi della lett. f) dell’art. 179 c.c. o di prelievo ex art. 195 c.c.
Cass. civ., sez. II, sent., 13 luglio 2023, n. 20066
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