Il godimento dell’abitazione familiare spetta al genitore presso il quale è fissata la residenza dei figli, in modo tale da preservarli da sconvolgimenti di ambiente e abitudini. . Ai fini dell’assegnazione è necessario, che vi sia il collocamento dei figli minorenni o la convivenza con i figli maggiorenni incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento e ciò, proprio per garantire il mantenimento delle loro abitudini di vita che in tale ambiente si sono radicate.
Dell’assegnazione della casa, si deve tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori. E’ evidente che l’assegnazione della casa familiare, rappresentando per l’assegnatario un diritto
personale di godimento idoneo a comprimere la posizione giuridica dell’avente diritto a prescindere
dal titolo posseduto (considerato che la casa può essere assegnata anche in deroga al titolo di
proprietà), è necessario che se ne tenga conto nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi,
avendo essa un chiaro valore economico.
Tribunale Civitavecchia, sentenza, 30 agosto 2023 n. 940
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/