La serie di dazioni di denaro riconducibile ad un trasferimento del patrimonio mobiliare del disponente dal de cuius alla beneficiaria, non sono da considerarsi come donazioni di modico valore, posto che il singolo bonifico non può considerarsi isolatamente e, conseguentemente, trattandosi di un importo di rilevante entità, deve escludersi l’operatività dell’esenzione dal regime della forma solenne normativamente prevista per le donazioni di modico valore.
Tribunale Ferrara, sentenza 9 marzo 2022, n. 163