Quando il genitore eroga una somma di denaro per l’acquisto di un immobile in capo al figlio, se non risulta diversamente da una scrittura privata o da altri accordi di cui è possibile dare dimostrazione, si è in presenza non di un prestito o di un mutuo, ma di una donazione indiretta. In tal caso, il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto del bene, che costituisce il fine della donazione. Non è, pertanto, possibile da parte del genitore ottenere la restituzione di quanto donato.
Tribunale di Reggio Calabria sentenza n. 754/2020.