La madre, oltre all’accertamento della paternità, chiedeva il riconoscimento del contributo al mantenimento per la figlia, il rimborso di quanto anticipato dalla nascita, nonché il riconoscimento di un danno da privazione della figura genitoriale.
Il padre non negava la paternità, accertata mediante esami DNA, contestava di aver abbandonato la bambina, per non aver avuto coscienza del rapporto di filiazione.
Il padre inoltre eccepiva che l’obbligo di mantenimento decorre dall’accertamento dello status.
Per il collegio, la decorrenza dell’obbligo di mantenere i figli decorre dalla nascita: la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Il padre eccepiva che il quantum richiesto per il pregresso mantenimento trova il limite negli esborsi in concreto sostenuti dal genitore che ha per l’intero anticipato le spese e che la parte creditrice non ha fornito alcuna prova di tali esborsi.
In ordine alla quantificazione di tale obbligo, il Tribunale ritiene adeguato il criterio equitativo.
Richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare ai sensi dell’art 2059 c.c., per la totale assenza del padre dalla vita della figlia.
L’art. 30 Cost., contiene un principio di responsabilità per la procreazione alla luce del quale la mera contestazione della paternità, accompagnata dalla consapevolezza di aver avuto un rapporto idoneo alla procreazione è sufficiente a far sorgere uno specifico dovere di attivarsi per tutelare lo status di filiazione non sotto il profilo formale attraverso il riconoscimento ma sotto quello sostanziale (Cass. 26205/2013).
Il danno per la privazione della figura genitoriale paterna può essere parametrato alla misura mensile del mantenimento.
Quanto alla domanda del padre di determinare il regime di visite e di partecipazione alla vita della figlia, deve applicarsi il Regolamento (CE) n. 2201/2003 che prevede la competenza del giudice del paese dell’UE in cui il minore ha la residenza abituale.
Tribunale di Genova, 26 aprile 2018