Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che liquida al figlio non riconosciuto dal padre il risarcimento soltanto del danno esistenziale e non anche del danno patrimoniale nell’escludere il nesso causale fra la denegata paternità e patologia lamentata dal richiedente, dovendosi ritenere che su tale causa petendi, in rapporto al danno patrimoniale invocato, non vi è pronuncia del giudice di merito il quale, lungi dal collegare direttamente al petitum la circostanza della denegata paternità, secondo lo specifico riflesso patrimoniale indicato, ha invece ricondotto il danno alla patologia, ed una volta escluso il nesso eziologico fra quest’ultima e la denegata paternità, ha rigettato la domanda relativa al pregiudizio patrimoniale laddove il mancato apporto finanziario del genitore ha precluso all’attore la possibilità di raggiungere una posizione sociale e professionale adeguata agli standard del genitore: ne consegue che il giudice di merito deve pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avendo quale parametro di riferimento l’indicata causa petendi
Cass. civile ordinanza 9255, sezione Terza del 06-04-2021