Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina un danno non patrimoniale dovuto al grave stato di sofferenza per la deprivazione della figura parentale paterna, consistente nelle ripercussioni sociali e personali derivanti dalla consapevolezza di non essere ma stato desiderato come figlio e di essere, anzi, rifiutato.
Lo afferma il Tribunale di Cagliari con sentenza del 25 gennaio 2017 e con una decisione in linea con la giurisprudenza anche della corte di Cassazione.
Il ragionamento alla base della decisioni è il seguente:
a) l’obbligo dei genitori di mantenere ed educare i figli deriva dalla procreazione in sé e per sé considerata;
b) la responsabilità genitoriale sorge quindi con la procreazione;
c) ciò costituisce il fondamento della responsabilità da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore;
d) il presupposto per il sorgere della responsabilità è dato dalla consapevolezza del concepimento, laddove questa non si identifica con la certezza assoluta derivante dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali la consumazione di rapporti sessuali non protetti all’epoca del concepimento.