L’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio si concretizza con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata: ne consegue che, una volta che il soggetto è riconosciuto padre naturale del minore, l’interessato deve essere condannato al pagamento di una somma ulteriore a favore del figlio, cui spetta a titolo di risarcimento del danno per il totale disinteresse mostrato dal genitore e per i danni morali inflitti al minore, per averla privata del sostegno affettivo e psicologico di riferimento della figura paterna durante tutta la vita, integrando una simile condotta un fatto illecito produttivo di danni non patrimoniali risarcibili.
Tribunale di Vercelli, sentenza 440, sezione Civile del 23-09-2021