La Corte di Cassazione, con la sentenza n.13670/2014, chiarisce i casi in cui è risarcibile il danno morale.
Vale a dire:
Danno derivante da reato: cioè quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, per cui la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento giuridico.
Fattispecie espressamente previste dalla legge: cioè quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge espressamente preveda il risarcimento del danno non patrimoniale anche se non ricorre un’ipotesi di reato; il tal caso il danneggiato ha diritto al ristoro dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione degli interessi della persona tutelati mediante la norma che riconosce il diritto al risarcimento.
Diritti inviolabili: cioè quando il fatto abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale in quanto tali. Tali diritti vengono individuati caso per caso dal giudice