Deve essere accordato al figlio “naturale”, che non sia stato riconosciuto dal padre, il diritto al risarcimento del danno patito per essere vissuto senza l’apporto del sostegno ordinariamente prestato dalla figura paterna; tale danno, una volta provato nella sua sussistenza attraverso il ricorso alle presunzioni semplici ed alle nozioni di comune esperienza, deve essere quantitativamente determinato attraverso il ricorso al criterio equitativo “puro”, il quale non prenda come parametro di partenza il danno risarcibile per la perdita del genitore di cui alle c.d. tabelle milanesi, ma prenda in considerazione le circostanze del caso concreto.
Lo afferma il Tribunale di Massa con la sentenza 4 luglio 2017, diversamente dalla Cassazione secondo cui per la quantificazione del danno occorre fare riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano sulla perdita del congiunto