Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato al figlio dalla mancata presenza della figura paterna nella propria vita, non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell’ art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 26 giugno 2019, n. 17164.