La Corte di cassazione con l’ordinanza numero 2056/2018 del 29 gennaio precisa che il danno esistenziale presuppone non la semplice perdita delle abitudini del danneggiato ma il suo radicale cambiamento di vita, l’alterazione o il cambiamento della propria personalità, lo sconvolgimento della sua esistenza.
Quindi i meri disagi, i fastidi, i disappunti, le ansie, lo stress o le semplici violazioni del diritto alla tranquillità non sono sufficienti.
Il danno esistenziale va provato, non bastando “mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico” ma dovendo concernere” fatti precisi e specifici del caso concreto”: la prova deve cioè essere circostanziata.