Il danno esistenziale, ossia la lesione del diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità, costituisce una voce di danno autonoma, da risarcire quindi in aggiunta al danno biologico e al danno morale.
Con due recenti sentenze, la n. 23147 e la n.22585, la Corte di Cassazione cambia rotta e riconosce il danno esistenziale, purchè vengano compromessi diritti garantiti dalla Costituzione.
Con la decisione n. 23147 si afferma quindi che la vittima di un incidente stradale ha diritto al risarcimento per la sopraggiunta impossibilità di realizzarsi sessualmente a titolo di danno esistenziale.
Con la sentenza n. 22585, invece, il danno esistenziale viene liquidato in favore dei genitori di un ragazzo rimasto gravemente invalido in seguito a un incidente.