Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. cod. civ., è necessario che il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell’art. 336, commi 1 e 4, cod. civ., provveda a nominare al minore, ex art. 78 cod. proc. civ., un curatore speciale, il quale, a sua volta, procederà a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell’art. 336, comma 4, cod. civ.; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 cpc., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., perché provveda all’integrazione del contraddittorio
Cass. civile ordinanza 40490 del 16-12-2021