Nei giudizi che hanno ad oggetto provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codicie civile, è necessario che il giudice provveda alla nomina del curatore speciale del minore, il quale, a sua volta, provvederà a munire il minore medesimo di un difensore. La violazione di tale regola determina la nullità del procedimento di secondo grado, con rimessione della causa al primo giudice affinché provveda all’integrazione del contraddittorio.
Cassazione civile ordinanza n. 1471/2021,