Il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DLgs. n. 346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione – adempimento necessariamente connesso all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento – è tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 /1990, al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore del patrimonio ereditario, non potendosi certamente ritenere che debba risponderne con le proprie personali sostanze.
Cass. civ., ord. 18 ottobre 2024, n. 27081
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