In tutti i procedimenti che riguardano minori, deve essere garantito loro il contradditorio, attraverso la nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili un conflitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentati legali, genitore o tutore, o attraverso l’ascolto del minore. La qualità di parte in senso formale, in aggiunta a quella di parte in senso sostanziale, va poi attribuita al minore in presenza di specifiche disposizioni normative recanti previsione della nomina di un curatore speciale per rappresentarlo nella sede processuale (sicuramente, azioni di status e procedimenti di adottabilità); in dette ipotesi, rispetto alla previsione generale dettata dall’art. 78 c.p.c., il conflitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentanti può ritenersi presunto, in ragione delle questioni oggetto del giudizio. Laddove, invece difettino predeterminazioni in tal senso (si pensi ai giudizi di separazione personale, divorzio, regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli), deve ritenersi che il contradditorio possa essere garantito attraverso la previsione che il minore, parte in senso sostanziale ma che non acquisisce anche la qualità di parte in senso formale, debba essere ascoltato
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 6 dicembre 2021, n. 38720