Il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione, di conseguenza, una volta che risulti documentato il decesso del destinatario delle sanzioni, cessa la materia del contendere, nulla è dovuto per le spese, e non opera il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Cass. civile, sez. V, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26015.