Deve ordinarsi al servizio socio-assistenziale di garantire d’urgenza ai minori le visite e le telefonate senza operatore fra i minori e il genitore non collocatario, sospesi a causa emergenza epidemiologica da Covid-19, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, laddove le emergenze sanitarie attuali non possono giustificare la soppressione del diritto a incontrare i figli minori, nel rispetto delle misure di prevenzione dal contagio previste dalla normativa, diversamente risultando i figli privati di un’imprescindibile figura di riferimento
Trib. Trento decreto 8 maggio 2020