Non deve essere revocato ma va ridotto nell’importo il contributo economico a carico del genitore separato in favore del figlio universitario maggiorenne che ha abbandonato gli studi universitari, il quale a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha pure perduto l’impiego temporaneo che aveva, dovendosi ritenere che il beneficiario non abbia raggiunto la piena indipendenza economia né si trovi nella condizione di colpevole inezia e che l’esperienza lavorativa maturata sia da ritenersi ancora iniziale e temporanea ma conduca progressivamente all’emancipazione economica.
Tribunale di Torino, sentenza 1657, sezione Civile del 07-04-2021