La costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. Spetta al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine.
Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 4 novembre 2019 n. 28258