L’istituzione di un Trust assolve in primo luogo una funzione di protezione del patrimonio, attraverso la segregazione dei beni trasferiti al Trustee: i beni sono infatti destinati alla realizzazione della funzione per la quale il Trust è stato istituito, e on possono essere aggrediti dai creditori personali del Trustee, del Disponente o dei Beneficiari.
Caratteristica del Trust è l’estrema duttilità e la capacità di soddisfare esigenze particolari e specifiche: non esiste un Trust identico ad un altro.
Affinchè un Trust sia valido, deve soddisfare interessi meritevoli di tutela: il Trust, in Italia, resta sottoposto alle regole generali in materia di azione revocatoria e fallimentare (a tutela dei creditori) nonché a quelle sulla tutela degli eredi legittimari (azione di riduzione in caso di lesione della quota di legittima).
Trust può essere istituito per diverse ragioni e in molteplici contesti:
A) In famiglia:
per garantire l’adempimento delle obbligazioni di mantenimento nei confronti dei figli naturali o del convivente more uxorio,
per gestire il passaggio generazionale
per tutelare il patrimonio del libero professionista dai rischi connessi alla responsabilità professionale
nel contesto della separazione o del divorzio per risolvere il conflitto patrimoniale
per la protezione dei soggetti deboli (anziani, diversamente abili, ecc.)
B) Nell’impresa:
per la gestione delle partecipazioni societarie
per la gestione dei sindacati di voto
per la prestazione di garanzie nell’ambito di operazioni commerciali o finanziarie
per la gestione della crisi di impresa
per il passaggio generazionale
COS’E’ UN TRUST
Un soggetto (Disponente) trasferisce dei beni (mobili, mobili registrati o immobili) ad un altro soggetto (Trustee) che li deve amministrare e gestire o a favore di altri soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un periodo di tempo, ovvero per la realizzazione di un determinato scopo.
Definizione: per Trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2 Convenzione)
RICONOSCIMENTO DEL TRUST IN ITALIA
Il Trust, istituto giuridico di origine anglosassone, è stato riconosciuto in Italia con la legge 364/89, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, che recepisce i contenuti della Convenzione dell’Aja, siglata il 1° luglio 1985: in tal modo il nostro ordinamento riconosce gli effetti di un Trust sottoposto ad una legge straniera.
LA LEGGE STRANIERA
Il Trust, non essendo ancora disciplinato da una legge italiana, è regolato (per quanto riguarda, ad esempio, la nomina, le dimissioni e la revoca del Trustee, i diritti e i doveri del Trustee, i rapporti fra il Trustee e i beneficiari, la modifica e la cessazione del Trust, ecc.) da una legge straniera che lo preveda. Tutti gli altri elementi possono essere italiani: il Disponente, il Trustee, i Beneficiari, i beni in Trust, la lingua in cui è redatto l’atto istitutivo
CARATTERISTICHE
Il Trust deve essere creato volontariamente, con atto tra vivi o a causa di morte (testamento), e non può quindi essere imposto dal Giudice. L’atto istitutivo deve essere redatto per iscritto, ma non necessariamente con atto notarile.
I SOGGETTI DEL TRUST
ll Disponente che trasferisce la titolarità dei propri beni al Trustee
Il Trustee che riceve i beni in Trust per amministrarli, gestirli, conservarli secondo le disposizioni dell’atto istitutivo
I Beneficiari, tra cui può esservi lo stesso Disponente (nel Trust di scopo non ci sono beneficiari, quindi il Trustee deve gestire i beni in Trust per realizzare la finalità o scopo del Trust)
Il Guardiano, necessario nei Trust di scopo, eventuale negli altri, con il compito di controllo sull’operato del Trustee
GLI EFFETTI DEL TRUST
I beni sono trasferiti dal Disponente al Trustee (anche con atti successivi) e costituiscono il fondo in Trust
I beni in Trust sono intestati a nome del Trustee
I beni in Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee (cd. Effetto segregativo): i creditori personali del Trustee non possono quindi aggredire i beni del fondo in Trust, e neppure i creditori del disponente o dei beneficiari (sino a che costoro non ricevono i beni dal Trustee)
Il Trustee amministra, gestisce e disporre dei beni secondo le clausole del Trust e le norme di legge
IL TRUSTEE
Nominato dal Disponente, che può riservarsi il potere di revocarlo
E’ autonomo, e non può ricevere dal Disponenee disposizioni vincolanti: il suo potere discrezionale è determinato dall’atto istitutivo
E’ responsabile della gestione di beni in Trust
Può essere un Trustee professionale
IL GUARDIANO
Nominato dal Disponente (spesso è un professionista di sua fiducia)
Esercita la funzione di supervisione e/o controllo dell’operato del Trustee, e lo può anche revocare
Può esprimere pareri vincolanti per il Trustee
Può modificare i soggetti beneficiari
LETTERE DI DESIDERIO
Il Disponente può indirizzare al Trustee delle “lettere di desiderio”, non vincolanti ma con le quali si forniscono indicazioni per la gestione dei beni in Trust