Cosa fare se il genitore separato, tenuto a versare il mantenimento per i figli, non paga ?
La legge tutela l’altro genitore, sia dal punto di vista civilistico che penale. Ma per aver poter agire nei confronti di chi non versa l’assegno, occorre prima rivolgersi al Giudice per ottenere un provvedimento che quantifichi l’importo dell’assegno.
Dopo di che, tramite l’avvocato, si invia all’ex una lettera di diffida con cui lo si invita a provvedere al pagamento entro un termine, non solo per il futuro, ma anche per il passato.
Il provvedimento del Giudice, che quantifica l’assegno, prevede anche che il medesimo venga annualmente aggiornato secondo la variazione degli indici Istat: qualora l’ex non vi abbia provveduto, la parte debitrice può chiedere tutti gli arretrati maturati a tale titolo, ma con un limite: la richiesta va fatta entro cinque anni dall’omesso adeguamento, decorsi i quali il diritto a richiedere gli arretrati Istat si perde (si parla di “prescrizione” del diritto). Per interrompere la prescrizione, occorre inviare, prima della decorrenza del quinquennio, una richiesta di pagamento, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata.
Se, nonostante la richiesta formale da parte dell’avvocato, l’ex continua a non pagare, ci si può rivolgere al Giudice.
Strumenti di tutela sul piano civile:
1) la legge prevede che nel caso di controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento dei figli (tra cui rientrano quelle relative al mancato pagamento dell’assegno di mantenimento per costoro), la parte creditrice può rivolgersi al Giudice, che tenterà di trovare una soluzione. Ma ove ciò non sia possibile, verificata la grave inadempienza del genitore o comunque il verificarsi di comportamenti che arrechino pregiudizio al minore, il Giudice potrà decidere di cambiare i provvedimenti esistenti. Oltre a ciò potrà ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore o/e il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro, e, infine, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
2) Se invece il genitore obbligato non ha i mezzi per pagare, è possibile rivolgersi agli altri ascendenti legittimi o naturali, in primis i nonni
Cosa fare se il genitore continua a non pagare:
la legge prevede diversi rimedi:
1) il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato,
2) l’ordine (rivolto dal Giudice) a terzi (come il datore di lavoro) che una parte delle somme dovute al coniuge obbligato vengano versate direttamente all’altro.
Se c’è il sospetto che il genitore inadempiente svolga attività in nero, oppure risulti nullatenente sebbene si notorio che non lo sia, è consigliabile cercare di fornire al Giudice la relativa prova. Infatti, sebbene il giudice possa chiedere alla polizia tributaria di svolgere indagini sui redditi e sui beni, spesso ciò non porta ad alcun risultato perché le investigazioni sono superficiali.
3) infine è possibile aggredire i beni del genitore debitore con l’esecuzione forzata. Possono essere pignorati beni mobili (tra cui il denaro giacente in conto corrente e lo stipendio), mobili registrati (es., l’automobile) e immobili.
Strumenti di tutela sul piano penale:
è possibile denunciare il genitore che volontariamente non paga. Il reato è quello di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”: chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge.
La conseguenza della denuncia non è, sul piano pratico, quella di ottenere il mantenimento (a meno che il genitore che formula la denuncia non decida anche di costituirsi parte civile), bensì, in ipotesi di condanna, la reclusione fino a un anno o una multa.
Va tenuto presente che non è possibile ritirare la denuncia una volta che sia stata presentata, perché ad essere tutelati sono gli interessi di un minore.