Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost. 1 L. 184/1983 e 315 bis comma 2 c.c. deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una “extrema ratio”, cui può pervenirsi nel solo caso in cui, all’esito di un rigoroso accertamento, non si ravvisi tale interesse.
Deve escludersi la sussistenza di uno stato di abbandono legittimante quando il disagio del minore costituisca effetto di una mancanza morale e materiale dei genitori del tutto episodica o di una mera debolezza relazionale, pur grave, ma contingente e superabile, ovvero ancora di trascuratezza dei doveri connessi alle responsabilità genitoriali, che fondano eventuali interventi di sussidio o sostegno pubblico
La valutazione della situazione di abbandono del minore impone di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto, ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età ed al suo grado di sviluppo.
Cass. civile sentenza n. 19012 del 13 giugno 2022,