Al termine della locazione, come deve fare l’inquilino per restituire al proprietario l’immobile senza contestazioni, e quindi non subire richieste di danni per ritardata consegna?
Lo chiarisce la Cortedi Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 1887 del 28 gennaio 2013.
L’obbligo di riconsegnare la cosa locata al locatore (art. 1570 c.c.) non si esaurisce in una semplice messa a disposizione delle chiavi ma richiede, per il suo esatto adempimento, una attività consistente in una incondizionata restituzione del bene e, dunque, in una effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore.
In pratica non è sufficiente comunicare al proprietario che può prendere le chiavi quando vuole, ma occorre consegnargliele in modo che il proprietario dell’appartamento possa effettivamente utilizzarlo.
E se il proprietario non collabora?
Per essere tranquillo, e liberarsi da qualsiasi obbligo imposto dalla legge, l’inquilino deve “offrire formalmente” le chiavi, e cioè deve mettere in mora il locatore comunicandogli per iscritto di voler consegnare le chiavi e invitandolo a ritirarle un certo giorno a una certa ora, il tutto notificato tramite ufficiale giudiziario.