Nel caso del bambino concepito all’estero con procreazione medicalmente assistita il dissenso all’adozione in casi particolari ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d) della legge 184/83, da parte del genitore naturale nei confronti del genitore intenzionale nel caso di separazione della coppia, è superabile, tenendo conto che il contrasto rischia, non di vanificare l’acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sorti all’interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo, dovendosi invece valorizzare il progetto genitoriale comune oltre la cura e l’accudimento svolto per un congruo periodo in comune.
Cass. civile ordinanza 25436 del 29-08-2023
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