In caso di convivenza more uxorio, la provenienza successoria delle somme confluite nel conto corrente ove erano gestite le risorse messe a disposizione dalla coppia per le esigenze della comune convivenza, non determina la ripetibilità del relativo importo.
Nel caso della convivenza di fatto, viene in rilievo il dovere morale di solidarietà, il cui spontaneo adempimento, nelle forme del reciproco sostegno economico, assume specifico rilievo giuridico in quanto comportante l’irripetibilità delle prestazioni effettuate spontaneamente ai sensi dell’art. 2034 c.c. disciplinante le obbligazioni naturali.
Corte App. Firenze, Sez. I, sentenza 30 maggio 2023 n. 1157
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