Perchè alla convivenza si applichi la nuova l. 76/2016, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono, basta coabitare. La dichiarazione di famiglia anagrafica ha solo valore di prova, e non ha valore costitutivo
Lo conferma la recente circolare del Ministero dell’Interno 6 febbraio 2017
CONVIVENZA DI FATTO – DICHIARAZIONE ANAGRAFICA – VALORE COSTITUTIVO DELLA CONVIVENZA – ESCLUSIONE
L’art. 1 comma 37 – nel fare salva la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto, indicati nel comma 36 – finalizza espressamente gli istituti propri dell’ordinamento anagrafico all’accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della convivenza di fatto. Pertanto, in applicazione della generale disciplina in materia di iscrizione dei cittadini residenti all’estero, il Comune richiesto deve provvedere a registrare i cittadini conviventi residenti all’estero, nella medesima scheda di famiglia anagrafica AIRE, in quanto iscritti nello stesso comune AIRE e residenti allo stesso indirizzo estero.