Colui che agisce per ottenere in restituzione la somma versata a prestito è tenuto a provare ai sensi dell’art. 2697 c.c. gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, che non è contestata nel caso de quo, ma anche il titolo della stessa dal quale derivi, appunto, l’obbligo della restituzione.
Tribunale Modena, Sent., 26 febbraio 2021 – Giud. Primiceri |