Le unioni di fatto, che trovano tutela nell’art.2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art.2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza.
Cass. civile ord. 28 del 2/1/2025
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