Le attribuzioni patrimoniali effettuate dal convivente nel corso della convivenza more uxorio vanno qualificate alla stregua di obbligazioni naturali ex art. 2034 cod. civ. discendenti dai doveri morali e sociali legati al rapporto di convivenza di fatto esistente tra le parti in causa e, dunque, non possono essere chieste in ripetizione. Al contrario, possono essere chieste in ripetizione ex art. 1299, primo comma, c.c., quelle attribuzioni patrimoniali che, in quanto effettuate dopo la cessazione dell’unione di fatto, non possono essere qualificate come obbligazioni naturali.
Tribunale Roma, Sent., 4 gennaio 2021 – Giud. Basile |