In caso di morte del conduttore di un alloggio residenziale pubblico, il contratto di locazione “continua” con il convivente more uxorio.
Il principio vale anche se il defunto era a sua volta subentrato al padre nel contratto. L’ente non può quindi cacciare di casa il partner superstite, anche se la coppia non aveva avuto figli.
Il diritto di abitazione è infatti costituzionalmente garantito; si applica il principio di successione nel contratto di locazione sancito dall’art. 6 della L. 392/1978.
Con la sentenza n. 3598 del 2013 la Corte di Cassazione fa un passo avanti nella tutela delle coppie di fatto: sebbene non esista una legge organica che regolamenta la convivenza, sono molte le norme sparse nell’ordinamento che prevedono garanzie anche per i conviventi, sul presupposto che la coppia sia tale anche se non c’è matrimonio.