Le spese sostenute dalla madre per la manutenzione della casa familiare sono una componente del contributo al mantenimento dei figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e alla conseguente cessazione della destinazione della residenza familiare alla loro abitazione.
Il mantenimento ordinario della prole, infatti, tiene conto delle esigenze del minore che non sono riconducibili al solo obbligo alimentare, ma vanno estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Corte App. Milano sentenza 7 ottobre 2024
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